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Luppolo: normativa per l’importazione

Il luppolo è una essenza soggetta a stringenti normative in termini di produzione e commercializzazione, soprattutto per quanto riguarda l’immissione in commercio che, come già ampiamente trattato in precedenti articoli deve essere sottoposta ad una specifica certificazione da parte di un ente autorizzato. Anche le fasi di importazione ed esportazione sono strettamente normate. Vediamo, quindi, cosa prevede la normativa di riferimento in  termini di importazione, secondo quanto definito dal Reg. 1295/08, 1308/13

 

Soggetti interessati:

Si considerano soggetti alla norma chiunque intende effettuare scambi commerciali con Paesi Terzi di coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati od in forma di pellets, nonché succhi ed estratti vegetali di luppolo.

Nel caso di luppolo in polvere, luppolo in polvere arricchito di luppolina, estratto di luppolo, prodotti miscelati di luppolo dotati di un tenore di acido alfa non inferiore a quello del luppolo da cui ottenuti.

 

 

Iter procedurale:

Il Reg. 1295/08, come modificato da ultimo da Reg. 700/22, stabilisce che partite (cioè “quantitativo di merce avente stesse caratteristiche, spedita da stesso speditore a stesso destinatario”) di luppolo possono essere importate se presentano caratteristiche qualitative almeno pari a quelle fissate per il luppolo raccolto nella UE e partite di prodotti ottenuti da questo solo se munite di “attestato di equivalenza” (Modello riportato in Allegato II pubblicato su GUCE 340/08) rilasciato in originale e 2 copie, debitamente compilato e vidimato (riportare luogo e data di rilascio, firma e timbro) da Organismo ufficiale di Paese Terzo di origine riconosciuto da UE (Elenco riportato in Allegato I pubblicato su GUCE 131/22).

Originale e copia di “attestato di equivalenza” deve essere presentato ad Autorità doganale che provvedono a vidimarla, conservando originale ed inviando copia a Stato membro dove prodotto immesso in libera pratica e copia ad importatore che deve conservarla per almeno 3 anni

Su ogni imballaggio oggetto di attestato occorre riportare, in modo leggibile ed indelebile: designazione del prodotto; indicazione della varietà; Paese di origine; contrassegni e numero riportati in casella 9 di attestato.

Se prima di essere immessa al consumo partita viene frazionata per essere rispedita, per ogni frazione creata va compilato un estratto dell’“attestato di equivalenza”, redatto in originale e 2 copie (Modello riportato in Allegato III pubblicato su GUCE 340/08). L’Autorità doganale vidima originale e copie, annota ogni estratto, conserva originale di “attestato di equivalenza”, trasmette copie attestato ad Autorità competente ed originale e copie di estratto ad interessato.

In caso di rivendita o frazionamento di partita dopo immissione in libera pratica, il prodotto deve essere accompagnato da fattura o documento commerciale compilato da venditore in cui riportare:

  • numero di “attestato di equivalenza” o estratto;
  • nome di Organismo che lo ha rilasciato;
  • per luppolo in coni: designazione prodotto; peso lordo; luogo di produzione; anno di raccolta; varietà; Paese di origine;
  • per preparati ottenuti dal luppolo, oltre alle indicazioni di cui sopra, luogo e data di trasformazione

Gli Stati membri effettuano controlli casuali su almeno 5% partite per verificare conformità del luppolo importato con requisiti minimi UE ed entro 30 Giugno inviano comunicazione a Commissione UE circa tipo, frequenza e risultato dei controlli effettuati nell’anno precedente. Se constatata non conformità dei campioni esaminati a requisiti minimi UE, “relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità” e subito informata Commissione UE che può revocare il riconoscimento ad Autorità del Paese Terzo.

Non è, invece, necessaria la presentazione attestato per immissione in libera pratica di luppolo e prodotti del luppolo presentati in pacchetti di 1 kg, per luppolo in coni e polvere di luppolo (300 gr. per estratti di luppolo) destinati a vendita al minuto per uso privato di acquirente, o a ricerca e sperimentazione, o a fiere, purché su imballaggio sia riportata designazione, peso e destinazione finale del prodotto.

 

 

Qualora per effetto di importazioni, il mercato rischi di subire o subisce gravi perturbazioni, la Commissione Europea può decidere  autonomamente o su richiesta di Stato membro (Decisione entro 3 giorni da richiesta), di applicare misure adeguate negli scambi con Paesi Terzi “fino a quando sia scomparsa la suddetta perturbazione”. Lo Stato membro può sollevare obiezioni in merito a misura adottata entro 3 giorni da notifica da inviare a Consiglio comunitario che decide “a maggioranza qualificata” se modificare od abrogare le misure oggetto di contestazione entro 1 mese, tenendo conto degli accordi sottoscritti con Paesi terzi.

La Commissione UE vieta inoltre:

  • riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a dazio doganale
  • applicazione di restrizioni quantitative negli scambi o misure aventi effetto equivalente

Come è evidente, la normativa sul luppolo è piuttosto articolata e strettamente normata, quindi gli operatori di settore devono maturare una specifica conoscenza del settore e delle regole che tutelano il mercato dei coni e dei derivati.

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Luppolo: normativa per l’importazione

Il luppolo è una essenza soggetta a stringenti normative in termini di produzione e commercializzazione, soprattutto per quanto riguarda l’immissione in commercio che, come già ampiamente trattato in precedenti articoli deve essere sottoposta ad una specifica certificazione da parte di un ente autorizzato. Anche le fasi di importazione ed esportazione sono strettamente normate. Vediamo, quindi, cosa prevede la normativa di riferimento in  termini di importazione, secondo quanto definito dal Reg. 1295/08, 1308/13

 

Soggetti interessati:

Si considerano soggetti alla norma chiunque intende effettuare scambi commerciali con Paesi Terzi di coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati od in forma di pellets, nonché succhi ed estratti vegetali di luppolo.

Nel caso di luppolo in polvere, luppolo in polvere arricchito di luppolina, estratto di luppolo, prodotti miscelati di luppolo dotati di un tenore di acido alfa non inferiore a quello del luppolo da cui ottenuti.

 

 

Iter procedurale:

Il Reg. 1295/08, come modificato da ultimo da Reg. 700/22, stabilisce che partite (cioè “quantitativo di merce avente stesse caratteristiche, spedita da stesso speditore a stesso destinatario”) di luppolo possono essere importate se presentano caratteristiche qualitative almeno pari a quelle fissate per il luppolo raccolto nella UE e partite di prodotti ottenuti da questo solo se munite di “attestato di equivalenza” (Modello riportato in Allegato II pubblicato su GUCE 340/08) rilasciato in originale e 2 copie, debitamente compilato e vidimato (riportare luogo e data di rilascio, firma e timbro) da Organismo ufficiale di Paese Terzo di origine riconosciuto da UE (Elenco riportato in Allegato I pubblicato su GUCE 131/22).

Originale e copia di “attestato di equivalenza” deve essere presentato ad Autorità doganale che provvedono a vidimarla, conservando originale ed inviando copia a Stato membro dove prodotto immesso in libera pratica e copia ad importatore che deve conservarla per almeno 3 anni

Su ogni imballaggio oggetto di attestato occorre riportare, in modo leggibile ed indelebile: designazione del prodotto; indicazione della varietà; Paese di origine; contrassegni e numero riportati in casella 9 di attestato.

Se prima di essere immessa al consumo partita viene frazionata per essere rispedita, per ogni frazione creata va compilato un estratto dell’“attestato di equivalenza”, redatto in originale e 2 copie (Modello riportato in Allegato III pubblicato su GUCE 340/08). L’Autorità doganale vidima originale e copie, annota ogni estratto, conserva originale di “attestato di equivalenza”, trasmette copie attestato ad Autorità competente ed originale e copie di estratto ad interessato.

In caso di rivendita o frazionamento di partita dopo immissione in libera pratica, il prodotto deve essere accompagnato da fattura o documento commerciale compilato da venditore in cui riportare:

  • numero di “attestato di equivalenza” o estratto;
  • nome di Organismo che lo ha rilasciato;
  • per luppolo in coni: designazione prodotto; peso lordo; luogo di produzione; anno di raccolta; varietà; Paese di origine;
  • per preparati ottenuti dal luppolo, oltre alle indicazioni di cui sopra, luogo e data di trasformazione

Gli Stati membri effettuano controlli casuali su almeno 5% partite per verificare conformità del luppolo importato con requisiti minimi UE ed entro 30 Giugno inviano comunicazione a Commissione UE circa tipo, frequenza e risultato dei controlli effettuati nell’anno precedente. Se constatata non conformità dei campioni esaminati a requisiti minimi UE, “relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità” e subito informata Commissione UE che può revocare il riconoscimento ad Autorità del Paese Terzo.

Non è, invece, necessaria la presentazione attestato per immissione in libera pratica di luppolo e prodotti del luppolo presentati in pacchetti di 1 kg, per luppolo in coni e polvere di luppolo (300 gr. per estratti di luppolo) destinati a vendita al minuto per uso privato di acquirente, o a ricerca e sperimentazione, o a fiere, purché su imballaggio sia riportata designazione, peso e destinazione finale del prodotto.

 

 

Qualora per effetto di importazioni, il mercato rischi di subire o subisce gravi perturbazioni, la Commissione Europea può decidere  autonomamente o su richiesta di Stato membro (Decisione entro 3 giorni da richiesta), di applicare misure adeguate negli scambi con Paesi Terzi “fino a quando sia scomparsa la suddetta perturbazione”. Lo Stato membro può sollevare obiezioni in merito a misura adottata entro 3 giorni da notifica da inviare a Consiglio comunitario che decide “a maggioranza qualificata” se modificare od abrogare le misure oggetto di contestazione entro 1 mese, tenendo conto degli accordi sottoscritti con Paesi terzi.

La Commissione UE vieta inoltre:

  • riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a dazio doganale
  • applicazione di restrizioni quantitative negli scambi o misure aventi effetto equivalente

Come è evidente, la normativa sul luppolo è piuttosto articolata e strettamente normata, quindi gli operatori di settore devono maturare una specifica conoscenza del settore e delle regole che tutelano il mercato dei coni e dei derivati.

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